Dal 1 Giugno 2013 l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi non sarà più valida. Tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori sono obbligate ad effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, anche sulla base delle Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ed elaborare il relativo documento entro il 31 Maggio 2012.

Tale obbligo sussiste anche per le aziende con un solo lavoratore (lavoratore subordinato, socio lavoratore, tirocinante, stagista, etc.).
Il Decreto suddetto identifica nei Datori di lavoro i responsabili della verifica dello stato  della sicurezza dei lavoratori.
In materia di formazione le novità riguardano la formazione di tutti i lavoratori. Il 11/01/2012 è stato pubblicato in G.U. l’accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dagli artt. 36 e 37 del  D.Lgs 81/2008. Secondo quanto definito dal Nuovo Accordo è prevista una classificazione per livello di rischio delle aziende (Basso, Medio, Alto) e per ciascun lavoratore una formazione generale di 4 ore uguale per tutti, alla quale dovrà essere aggiunta una formazione specifica di durata variabile a seconda del livello di rischio.
Tutte le aziende devono adeguarsi ai criteri stabiliti dagli accordi.
In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09), il regime sanzionatorio prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 EURO.
Nel caso non vengano rispettati gli obblighi formativi stabiliti dall’Accordo Stato Regioni, il regime sanzionatorio prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09).